sicurezza

riforma sportiva per sicurezza

Riforma Sportiva per Sicurezza Attività Fisica

Nel nostro contributo forniremo risposte esaurienti alle aziende che si occupano di sport e di come gestire la loro Medicina del Lavoro. Protezione Lavorativa e Operatori nel Campo Sportivo: quali garanzie e per chi? La riforma nel settore sportivo ha ridefinito il concetto di lavoratore sportivo, comprendendo atleti, allenatori, istruttori, direttori e collaboratori tecnici nell’ambito di prestazioni sportive. Questi lavoratori possono operare in diverse forme di rapporto lavorativo, inclusi subordinati, autonomi o come collaboratori coordinati e continuativi, anche tramite volontariato o rimborsi spese. Per identificare un rapporto subordinato o assimilato, la Corte di Cassazione ha delineato criteri come il potere direttivo del datore di lavoro, l’integrazione nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con quest’ultima. Questi criteri includono elementi come la modalità contrattuale, il tipo di prestazione, l’utilizzo degli strumenti di lavoro e la gestione del rischio economico. Tali criteri non si applicano solo ai lavoratori sportivi, ma si estendono a tutti i rapporti lavorativi all’interno delle società o associazioni sportive, compresi operatori amministrativi e addetti alle pulizie. La legge richiede il rispetto delle normative di sicurezza e salute sul lavoro, anche distinguendo tra lavoro autonomo e subordinato nelle società sportive a scopo di lucro e dilettantistiche. I lavoratori possono operare a titolo gratuito, volontario o a pagamento, con diverse protezioni e disposizioni a seconda del tipo di rapporto, compresi subordinati, autonomi o collaboratori coordinati e continuativi. La normativa prevede anche l’impiego di lavoratori mediante prestazioni occasionali o lavoro autonomo, imponendo l’uso corretto delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e, quando necessario, il riconoscimento ufficiale dell’attività svolta. Inoltre, le strutture sportive devono verificare la qualificazione tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, comunicare i rischi presenti nel luogo di lavoro e fornire attrezzature conformi alle normative per svolgere l’attività. Quando è necessaria la Visita Medica del Medico Competente? Quando l’attività lavorativa implica potenziali rischi per la salute, il datore di lavoro deve organizzare la sorveglianza sanitaria, nominando un Medico Competente (MC) in conformità agli articoli 18, 25 e 41 del D.lgs. n. 81/2008. Il Medico Competente è incaricato di gestire il piano di sorveglianza sanitaria, definendo le procedure, le tempistiche delle visite e il tipo di esami medici per i lavoratori. Per quanto riguarda i lavoratori sportivi, la riforma del settore – delineata dal D.lgs. n. 163/2022 e aggiornata dal D.lgs. n. 120/2023 (correttivo della riforma) – stabilisce che il Medico Competente “utilizzi la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Questo adempimento evita sovrapposizioni di certificazioni mediche, consentendo al medico specializzato nello sport di giudicare l’idoneità al lavoro sulla base dell’idoneità sportiva. Questa disposizione riflette la considerazione sull’esecuzione delle visite per valutare l’idoneità psicofisica degli sportivi, un compito già svolto dal medico specialista in medicina dello sport. Il Medico Competente, definito dal D.lgs. n. 81/2008, si focalizza sulla sorveglianza sanitaria mirata a preservare la salute e sicurezza degli sportivi all’interno dell’ambiente lavorativo, considerando l’organizzazione dell’attività e i rischi professionali. Il Medico Competente collabora con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gestire le attività relative alla salute e sicurezza dei lavoratori, contribuendo attivamente all’identificazione e all’attuazione di misure preventive per la salvaguardia della salute dei lavoratori. La responsabilità del Medico Competente si concentra sulla sorveglianza sanitaria, che comprende gli interventi medici volti a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, considerando l’ambiente lavorativo, i rischi professionali e le modalità di svolgimento delle attività.  La richiesta del certificato penale del Casellario Giudiziale può essere effettuata online.  Hai letto l’articolo e vorresti avere una Consulenza con i Medici del Centro Medico Unisalus? Contattaci dal pulsante qui sotto oppure chiamaci al n.0248013784. Puoi anche scrivere a info@unisalus.it oppure contattarci tramite la sezione contatti del nostro sito. Prenota la tua visita

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sanzioni in materia di salute e sicurezza

Sanzioni Salute e Sicurezza sul Lavoro

Rivalutazione delle Sanzioni in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro​ Medicina del Lavoro Indice Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro: un’aspetto fondamentale che interessa sia i lavoratori che i datori di lavoro. Scopri gli aggiornamenti normativi su questo aspetto in questo articolo.  Nuove Normative Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -D.G. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con il Decreto Direttoriale n.111 emanato lo scorso 20 Settembre ha proceduto alla rivalutazione degli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall’art.306, comma 4 -bis, del medesimo d.lgs. n.81/2008.  Lo stesso Decreto Direttoriale n.111 tiene conto del chiarimento fornito dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 0002575 del 16/03/2022, per cui, a seguito dell’istituzione della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, tale funzione di aggiornamento passa alla competenza di quest’ultima Direzione ministeriale. La rivalutazione applicata è della misura del 15,9%. L’attuale incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.lgs. n.81/2008 già aumentati del 10% per effetto della legge n.145/2018, art.1, comma 445 lettera d), n. 2).  Valutazione delle sanzioni Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa, la rivalutazione di cui al D.D. n.111 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione ” pubblicità legale ” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s. ( art.25, comma 2, Cost; v. anche art 2 c.p. e art 1, L. n. 689/1981).  Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle ” somme aggiuntive ” previste dall’art. 14 del D. lgs. n.81/2008 ( contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza ), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono ” propriamente sanzione “. In relazione all’applicazione della rivalutazione alle sanzioni di seguito specificate  D.lgs. n.101 / 2020 in materia di radiazioni ionizzanti; sanzione amministrativa prevista per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art.14, comma 1, D.lgs n.81/2008; sanzioni modificate al D.lgs. n.81/2008 dalla legge n.215/2021 ( legge di conversione del DL n.146/2021); si fa riserva di fornire specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.  Hai letto l’articolo e vorresti prenotare una Consulenza Gratuita per la Medicina del Lavoro con gli Operatori del Centro Medico Unisalus? Prenota la tua consulenza dal pulsante qui sotto oppure chiamaci al n.0248013784. Puoi anche scrivere a info@unisalus.it oppure contattarci tramite la sezione contatti del nostro sito. Prenota Consulenza News PRENOTA ONLINE oppure Chiamaci 02 4801 3784 SCRIVICI PER INFORMAZIONI ORARIO CENTRO MEDICO Lunedì – Venerdì dalle 08:00 alle 20:00 Sabato dalle 09:00 alle 16:00

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